L’art.149 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” prevede che l’ente di governo dell’ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito, costituito dai seguenti atti:
- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.
Nel corso del 2011 l’allora Autorità d’ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo ha proceduto a redigere la revisione triennale del Piano d’ambito nonché l’aggiornamento tariffario a partire dal 2011, in conformità alla normativa all’epoca vigente ed in particolare all’art. 8 del DM Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, il quale stabiliva la verifica triennale nell’applicazione della tariffa, il cui ultimo aggiornamento era stato approvato con delibera dell’Assemblea n. 9 del 13/07/2007; l’A.A.T.O. Valle del Chiampo, con provvedimento dell’Assemblea d’ambito n. 9 del 29/12/2011, ha approvato la proposta di piano d’ambito 2000-2029 dell’AATO Valle del Chiampo – revisione triennale e aggiornamento tariffario dal 2011. Si pubblicano di seguito gli elaborati del Piano d’ambito con gli aggiornamenti apportati agli stessi a conclusione della procedura della Valutazione ambientale strategica condotta con la competente Commissione regionale, che ha espresso parere motivato favorevole in data 29/07/2014 sulla proposta di Rapporto ambientale ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006.
- RELAZIONE TECNICA rev_ottobre 2014, contenente la ricognizione delle infrastrutture al 31.12.2010, il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo scelto;
- INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO;
- PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO;
- SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI ACQUEDOTTO
- SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE
ELABORATI GRAFICI
6. PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI ACQUEDOTTO
- Tavola n° 1 scala 1:15.000
- Tavola n° 2 scala 1:15.000
- Tavola n° 3 scala 1:15.000
- Tavola n° 4 scala 1:15.000
7. PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI FOGNATURA
- Tavola n° 1 scala 1:15.000
- Tavola n° 2 scala 1:15.000
- Tavola n° 3 scala 1:15.000
- Tavola n° 4 scala 1:15.000
La funzione del controllo dei piani d’ambito compete ai seguenti soggetti con differente finalità e precisamente:
• all’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico) che la esercita acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni sulla coerenza dei piani d’ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore a norma dell’art. 3, comma 1, lettere e) ed f) del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 20/07/2012;
• alla REGIONE che effettua la valutazione sulla coerenza dei piani d’ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore in base al rimando contenuto nell’art. 3, comma 1, lettera e) del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 20/07/2012 nonché ai sensi dell’art.7, comma 3, della L.R. n. 17/2012.
Per quanto concerne l’iter relativo alla valutazione effettuata dalle regioni sulla coerenza dei piani d’ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, in conformità alla previsione contenuta nell’art.7, comma 3, della legge regionale n. 17/2012 si riassumono di seguito i principali riferimenti:
Il Piano d’Ambito aggiornato, ai sensi del combinato disposto dall’art.6, co.2, lett. a) e 7, co. 2, del Testo unico ambientale (di seguito TUA), è soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista dalla parte II del D. Lgs.n.152/2006, secondo le modalità e le procedure amministrative individuate dalla Regione Veneto con DGR n. 791 del 31/03/2009. L’art. 10, comma 3, del Testo unico Ambientale prevede che la VAS comprende le procedure di valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. Gli articoli da 11 a 18 del citato TUA dettano disposizioni relative alle modalità di svolgimento della VAS. Infine l’allegato C della citata DGRV n. 791/2009 prevede sette fasi della procedura di VAS, come di seguito definite:
- fase 1: elaborazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare;
- fase 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con la Commissione Regionale VAS;
- fase 3: elaborazione della proposta di Piano d’Ambito, della proposta di Rapporto Ambientale e della Relazione non Tecnica;
- fase 4: adozione della proposta di piano, della proposta di Rapporto Ambientale e della Relazione non Tecnica;
- fase 5: consultazione e partecipazione pubblica;
- fase 6: espressione del parere motivato da parte della Commissione Regionale VAS;
- fase 7: approvazione del Piano d’Ambito, del Rapporto Ambientale e della Relazione non Tecnica, con successiva pubblicazione.